Portare a uno o due anni al massimo (e solo a tre mesi per il fotovoltaico sui tetti degli edifici) i tempi degli iter autorizzativi per le installazioni degli impianti di energia rinnovabile nei Paesi dell’Unione, rispetto alla durata attuale che può arrivare a sette, se non addirittura dieci anni. È l’obiettivo quasi rivoluzionario di una proposta legislativa vincolante, e una raccomandazione della Commissione europea, inserite nel complesso pacchetto “RepowerEu”, presentato il 18 maggio scorso. Il pacchetto, volto a liberare gradualmente e completamente l’Unione europea dalla dipendenza delle importazioni di gas e petrolio dalla Russia, e più a lungo termine da tutte le fonti fossili, sarà discusso dai capi di Stato e di governo dei ventisette al vertice straordinario di Bruxelles del 30 e 31 maggio.
Alcune delle proposte della Commissione, che hanno sollevato le critiche degli ambientalisti, riguardano la sostituzione delle importazioni russe con gas importato attraverso altri gasdotti, o per via marittima sotto forma di Gnl (gas naturale liquefatto) e persino petrolio per i Paesi che ne sono più dipendenti; e prevedono perciò anche il finanziamento di infrastrutture per le fonti fossili. A medio termine, tuttavia, nelle intenzioni della Commissione il gas dovrà essere sostituito da idrogeno e biocarburanti, e verranno azzerate le importazioni e l’uso di petrolio e carbone.
Ma l’obiettivo davvero strategico, per l’esecutivo comunitario, è l’aumento accelerato e massiccio delle rinnovabili, la sola strada che porta alla piena sovranità energetica. Anzitutto, la Commissione propone di portare l’energia rinnovabile al 45% del consumo lordo finale di energia entro il 2030, un obiettivo che – solo nel luglio 2021 – era stato già portato dal 32% al 40%. Questo nuovo sforzo si basa principalmente su due iniziative, una specifica per l’energia solare e l’altra orizzontale, per tutte le rinnovabili, che contengono molte raccomandazioni, ma anche nuovi impegni vincolanti per gli Stati membri.
La prima iniziativa (European Solar Rooftops Intiative) è una nuova strategia per facilitare e accelerare l’installazione di nuove capacità per l’energia solare, e in particolare del fotovoltaico (che nel 2020, con 136 GW, rappresentava il 5% del totale della generazione di elettricità nell’Unione), con un ritmo di crescita annuale medio previsto di 45 GW fino al 2030.
La strategia include, in particolare, l’obbligo per gli Stati membri di installare pannelli fotovoltaici su tutti i tetti con una superficie maggiore di 250m², entro il 2026, per gli edifici commerciali, ed entro il 2027 per gli edifici pubblici; a partire dal 2029, l’obbligo verrà esteso a tutti i nuovi edifici residenziali. Inoltre, l’iter autorizzativo, per queste installazioni, dovrà essere semplificato e non superare i tre mesi. Secondo la Commissione, se pienamente attuato, questo dispositivo porterà a un aumento dell’elettricità generata dagli impianti fotovoltaici sugli edifici pari a 19 TWh (terawattora) nel primo anno di attuazione (nel 2023) e 58 TWh entro il 2025, con un incremento in quest’ultimo caso di più del doppio rispetto a quanto prevedeva finora il Green Deal europeo.
La seconda proposta consiste in una iniziativa legislativa che interviene sulle modalità e sui tempi delle autorizzazioni degli impianti di tutte le rinnovabili. Si tratta di una proposta di direttiva, accompagnata da una raccomandazione e da linee guida che permetterebbero agli Stati membri di anticipare la semplificazione delle procedure autorizzative prima ancora dell’approvazione delle nuove norme da parte del Consiglio Ue e del parlamento europeo.
La direttiva parte dall’individuazione dettagliata, anche a seguito di un rapporto specifico (Res Simplify Study) e di una consultazione pubblica degli operatori del settore, di tutti i diversi tipi di ostacoli che oggi ritardano per anni i progetti di nuovi impianti di rinnovabili, rischiando di disincentivare gli investimenti: innanzitutto lungaggini, incoerenze e scarsa trasparenza a livello amministrativo e burocratico, ma anche conflitti, che a volte possono sorgere rispetto a diversi altri obiettivi d’interesse pubblico (biodiversità, protezione ambientale, uso dei suoli), con l’opposizione delle popolazioni locali e di istituzioni pubbliche o private; infine, problemi relativi all’allacciamento alla rete elettrica.
La risposta della Commissione è chiara: semplificare le procedure autorizzative, prevedendo modalità diverse a seconda delle zone più o meno esposte a rischi ambientali e creando una sorta di “sportello unico” (contact point) amministrativo per i promotori dei progetti, e fissando tempi certi e rapidi, con scadenze precise, per le varie fasi dalla richiesta dei permessi all’installazione degli impianti, anche con il ricorso, nei casi meno controversi, al sistema del silenzio-assenso da parte dell’amministrazione. Tutto questo – va sottolineato – senza modificare la legislazione dell’Unione sulla protezione dell’ambiente.
In sintesi, gli Stati membri dovranno fornire una mappatura del territorio nazionale, designando delle “aree idonee” alle fonti rinnovabili (renewables go-to areas), differenziandole a seconda delle diverse tecnologie (eolico, solare, geotermico, idroelettrico, ecc., con l’esclusione dei soli impianti a combustione di biomasse). Le aree dovranno essere individuate dando priorità alle superfici edificate, infrastrutture di trasporto, snodi stradali e parcheggi, siti industriali e minerari, laghi artificiali, siti di smaltimento di rifiuti o di trattamento delle acque reflue, suoli degradati e non utilizzabili in agricoltura, e dovranno essere esclusi i siti protetti della rete Natura 2000 e quelli sensibili per la biodiversità e le specie migratorie.
Nelle aree idonee designate, l’amministrazione competente assicurerà una valutazione d’impatto ambientale generale e preventiva, per accertare che non vi siano rischi dovuti alla prevista installazione degli impianti. I promotori non dovranno effettuare ogni volta una specifica valutazione d’impatto ambientale per ogni nuovo impianto, ma dovranno semplicemente notificare il progetto alle autorità competenti. Le autorità provvederanno, quindi, a effettuare un rapido esame (screening) per verificare che non vi siano, per quello specifico impianto, possibili rischi ambientali significativi, che non erano stati individuati nella valutazione d’impatto generale dell’area idonea.
Questo screening dovrà durare al massimo trenta giorni (e quindici giorni per il rinnovo di impianti già esistenti o molto piccoli, sotto i 150 kW). Dopo questa scadenza, si applica il silenzio-assenso: il progetto sarà autorizzato, dal punto di vista ambientale, senza che sia necessaria una nuova decisione amministrativa. Se invece l’amministrazione individua, prima della scadenza, dei rischi imprevisti, il progetto viene sottoposto a una valutazione d’impatto ambientale individuale, che dovrà essere conclusa entro sei mesi. In caso di controversie, reclami o ricorsi, i termini potranno essere estesi, ma gli Stati membri dovranno applicare le procedure giudiziarie più rapide previste dal diritto nazionale, regionale o locale. Ad ogni modo, nelle aree idonee, l’intero processo di autorizzazione non dovrà durare più di un anno (sei mesi per il rinnovo di impianti esistenti o molto piccoli), con la possibilità di una proroga di tre mesi nel caso, motivato, di circostanze straordinarie.
Gli Stati membri, tuttavia, non dovranno limitare alle sole aree idonee i permessi per i nuovi impianti di rinnovabili, ma potranno continuare a esaminare le richieste anche sul resto del territorio (naturalmente con l’eccezione delle aree protette), richiedendo, in questo caso, la normale valutazione d’impatto ambientale per ogni progetto. Il processo autorizzativo, fuori dalle aree idonee, dovrà durare al massimo due anni (uno per gli impianti da rinnovare o per quelli molto piccoli), anche qui con una possibile proroga di tre mesi in circostanze straordinarie.
Infine, la direttiva – che, una volta approvata, entrerà in vigore quasi immediatamente, venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale – prevede che il processo di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione, il funzionamento e la connessione alla rete dei nuovi impianti di fonti rinnovabili, e anche la rete elettrica stessa e gli impianti di stoccaggio, siano definiti “di interesse pubblico prevalente” e “al servizio della salute e sicurezza pubblica”, in caso di contenziosi giuridici in cui devono essere valutati i rispettivi interessi delle parti.