Alfredo Cospito, in altri tempi, sarebbe stato passibile della pena capitale. Si deve ringraziare la sensibilità del legislatore democratico se sarà condannato soltanto all’ergastolo, perché il reato di “strage contro la personalità interna dello Stato”, a cui la Cassazione ha voluto ricondurre la sua vicenda, è una di quelle fattispecie giuridiche che vengono dritte dritte dal codice Rocco, il famigerato codice penale fascista. Invece il 41/bis, contro cui Cospito sta conducendo uno sciopero della fame, è qualcosa di più recente: è un regime carcerario “duro”, cioè con l’aggiunta di un certo numero di restrizioni supplementari, applicato di solito nei confronti dei mafiosi e dei camorristi, al fine di evitare che questi, dal carcere, continuino a gestire i loro affari criminali. Si possono nutrire molti dubbi sia sul 41/bis sia sul cosiddetto ergastolo “ostativo” – che impedisce di godere dei benefici di legge, come per esempio la concessione della semilibertà –, dato che la nostra Costituzione affida alla pena un carattere non punitivo ma rieducativo. È però indubbio che, nel contrasto al fenomeno mafioso, così radicato nel nostro Paese, queste misure cautelative una funzione la svolgano.
Va denunciato nel modo più deciso, al contrario, il carattere inutilmente repressivo di tali misure riguardo a una strage, per giunta mai avvenuta. L’atto per cui è stata chiesta la condanna di Cospito, infatti, consiste nell’avere collocato un paio di ordigni esplosivi a basso potenziale davanti a una caserma dei carabinieri, senza che ci siano state conseguenze. Non una strage, neppure una tentata strage: piuttosto qualcosa di assimilabile a un gesto dimostrativo. Inoltre, cos’è mai la “personalità dello Stato” che viene tirata in ballo? Se si va a rovistare nella più triste storia del nostro Paese, vediamo che la sovranità dello Stato – con la sua “personalità interna”, che consiste nella potestà esercitata dallo Stato sul proprio territorio, di contro a una “esterna” che implica la presenza di altri Stati – è qualcosa che i teorici nazionalisti e fascisti anteposero alla stessa sovranità popolare. Di essa un anarchico non può che essere un avversario irriducibile.
Cospito non è un “pentito”, rivendica con forza il suo anarchismo. Anche se la scelta dell’uso della violenza non è affatto implicita nella sua dottrina politica, la posizione antistatalista, contraria in modo specifico alla sovranità dello Stato, caratterizza l’anarchismo in qualsiasi sua forma. E il reato contestato a Cospito non può in alcun modo essere un precedente per la “punizione” esemplare dell’anarchismo, e nemmeno per la “rieducazione” degli anarchici. Ora, il fatto che la sua difesa abbia posto la questione della non congruità della sua pena davanti alla Corte costituzionale – sia rispetto all’entità dei fatti, sia in considerazione della motivazione ideologica del reato – ci fa ben sperare in una soluzione positiva. Cospito dovrebbe, nell’attesa, porre fine o almeno mitigare lo sciopero della fame che sta conducendo. Ne va della sua vita. E la vita di un anarchico per noi ha molto valore.